Aspetti legali

Obblighi legali di un marketplace nel 2026: DSA, DAC7, GDPR

DSA, DAC7, GDPR, condizioni generali, ADR, pulsante di recesso: gli obblighi legali di un marketplace in Italia nel 2026, cosa vale dal lancio, i testi.

Di Il team di Marketplace Factory · 11 min di lettura
Il back office di Habitat Sud: la coda di revisione degli annunci.
Schermata dello studioIl back office di Habitat Sud: la coda di revisione degli annunci.
Indice

Gli obblighi legali di un marketplace fanno paura perché vengono presentati alla rinfusa: DSA, DAC7, GDPR, P2B, Codice del consumo. Eppure una piccola piattaforma che parte non è soggetta a tutto, né subito. Questa guida del team di Marketplace Factory, che crea marketplace completi a partire da una sola frase, li mette nell’ordine in cui si presentano: cosa vale il giorno del lancio, cosa torna ogni anno, cosa arriva crescendo. Per ciascuno, il testo, chi riguarda e cosa fare; alla fine, cosa facciamo già noi per te.

Cosa vale dal primo giorno

Prima di aprire al pubblico, controlla questi otto punti:

  1. I dati obbligatori del sito: chi sei, dove sei, come contattarti, numero di iscrizione al registro delle imprese, partita IVA in home page.
  2. Condizioni generali d’uso che descrivono le regole di pubblicazione e la moderazione.
  3. Un’informativa privacy e, se usi cookie non tecnici, la raccolta del consenso.
  4. Un punto di contatto per gli utenti e uno per le autorità.
  5. Un modo per segnalare un contenuto illegale, e una risposta motivata a ogni rimozione.
  6. Le informazioni sul mercato online: se ogni venditore è un professionista o no, come sono classificate le offerte, chi risponde di cosa.
  7. Le informazioni sulla risoluzione delle controversie con i consumatori, quando sono dovute.
  8. Un prestatore di pagamento autorizzato se i soldi passano dal tuo sito.

La comunicazione DAC7 arriverà il 31 gennaio successivo. Il resto dipende dalle tue dimensioni.

Il tuo ruolo: hosting, editore, gestore di un mercato online

Un marketplace ha più cappelli insieme.

  • Hosting degli annunci dei venditori. L’articolo 6 del regolamento europeo sui servizi digitali (il DSA) ti esonera dalla responsabilità per i contenuti memorizzati su richiesta dei venditori se non ne conoscevi l’illiceità, o se li rimuovi subito appena ne vieni a conoscenza.
  • Editore di tutto ciò che scrivi tu: pagine, testi, selezioni in evidenza. Qui rispondi dei contenuti.
  • Fornitore di un mercato online, ai sensi dell’articolo 49-bis del Codice del consumo, con obblighi di informazione verso i consumatori.

Attenzione alla trappola dell’articolo 6, paragrafo 3, del DSA: l’esonero cade, per quanto riguarda la tutela dei consumatori, se il tuo sito induce un consumatore medio a ritenere che sia tu a vendere. Ogni scheda deve mostrare chiaramente chi è il venditore.

I documenti da pubblicare

  • Dati del prestatore: nome o ragione sociale, sede, email, numero di iscrizione al registro delle imprese, partita IVA (art. 7 del D.Lgs. 70/2003); la partita IVA va indicata nella home page del sito (art. 35 del DPR 633/1972).
  • Condizioni generali d’uso: chi può pubblicare, cosa è vietato, come moderi, come si contesta una decisione. L’articolo 14 del DSA chiede che siano redatte «in un linguaggio chiaro, semplice, comprensibile, facilmente fruibile e privo di ambiguità».
  • Condizioni di vendita: quelle di ogni venditore verso i suoi clienti, e le tue se fatturi costi di servizio.
  • Informativa privacy e gestione dei cookie: vedi più avanti.

Se i tuoi venditori sono professionisti, il regolamento P2B aggiunge regole sulle condizioni generali nei loro confronti: motivi di sospensione, principali parametri di posizionamento e un preavviso di almeno quindici giorni prima di ogni modifica.

Informare con trasparenza: chi vende, come si classificano le offerte

L’articolo 49-bis del Codice del consumo chiede al fornitore di un mercato online di dire al consumatore, in modo chiaro, prima che concluda il contratto:

  1. i principali parametri che determinano la classificazione delle offerte presentate;
  2. se chi offre è un professionista o no, sulla base della sua dichiarazione;
  3. se non lo è, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori;
  4. come sono ripartiti gli obblighi del contratto tra il venditore e la piattaforma.

Il secondo e il terzo punto hanno una conseguenza pratica: un acquirente non ha gli stessi diritti verso un privato e verso un professionista. Ogni annuncio deve dirlo. E un annuncio pagato per stare in cima deve riconoscersi come tale: fornire risultati di ricerca senza indicare chiaramente la pubblicità a pagamento o i pagamenti per una migliore classificazione è una pratica considerata in ogni caso ingannevole (art. 23, lettera m-bis).

Il DSA: cosa ti riguarda davvero

Il DSA si applica dal 17 febbraio 2024 a ogni piattaforma che si rivolge a utenti nell’Unione. Sovrappone gli obblighi a strati, e la pagina che gli dedica la Commissione europea lo riassume: gli obblighi sono proporzionati al ruolo, alle dimensioni e all’impatto di ciascun servizio. Le micro e piccole imprese, secondo la definizione europea di PMI (meno di 50 persone e al massimo 10 milioni di euro di fatturato o di bilancio), ne sono in gran parte esentate. In Italia il coordinatore dei servizi digitali è l’AGCOM.

ObbligoArticolo del DSAMicro o piccola impresa
Punti di contatto per le autorità e per gli utenti11 e 12si applica
Condizioni generali che descrivono la moderazione14si applica
Relazione annuale di trasparenza15esentata (art. 15, par. 2)
Meccanismo di segnalazione dei contenuti illegali16si applica
Motivazione di ogni restrizione17si applica
Notifica dei sospetti di reati gravi18si applica
Reclami interni, risoluzione extragiudiziale, pubblicità, interfacce ingannevolida 20 a 28esentata (art. 19), salvo art. 24, par. 3
Tracciabilità dei professionisti, conformità fin dalla progettazione, diritto all’informazioneda 30 a 32esentata (art. 29)

L’esenzione cessa dodici mesi dopo che hai superato le soglie. Oltre 45 milioni di utenti attivi al mese nell’Unione, una piattaforma può essere designata «di dimensioni molto grandi» e riceve obblighi in più. Le sanzioni possono arrivare al 6% del fatturato mondiale annuo (art. 52).

Due consigli, anche per una piccola piattaforma. Primo, motiva ogni rimozione: l’articolo 17 chiede di indicare la decisione, i fatti, la base (legge o condizioni generali) e i mezzi di ricorso. Secondo, raccogli comunque i dati dei venditori professionali come prevede l’articolo 30 (tra cui nome, indirizzo, telefono, email, documento d’identità, conto di pagamento, iscrizione al registro, autocertificazione): è la difesa migliore contro le frodi, e crescendo ti sarà richiesto.

DAC7: comunicare gli incassi dei venditori

La direttiva europea DAC7 obbliga i gestori di piattaforma a comunicare gli incassi dei loro venditori. In Italia l’ha recepita il D.Lgs. 1° marzo 2023, n. 32. Riguarda quattro attività: locazione di immobili, servizi personali, vendita di beni, noleggio di mezzi di trasporto (art. 2).

  • Quando: la comunicazione all’Agenzia delle Entrate va fatta entro il 31 gennaio dell’anno successivo, e le stesse informazioni vanno date ai venditori entro la stessa data (art. 10).
  • Cosa: l’identità di ogni venditore, gli importi incassati per trimestre, il numero di operazioni, le commissioni trattenute dalla piattaforma, il conto su cui è stato pagato e, per le locazioni, l’indirizzo dell’immobile.
  • Chi è escluso: tra gli altri, il venditore di beni che ha fatto meno di trenta vendite per un corrispettivo complessivo non superiore a 2.000 € nel periodo (art. 2, lettera q). La soglia vale solo per la vendita di beni.
  • Se il venditore non risponde: dopo due solleciti e sessanta giorni, il suo profilo va chiuso; i dati si conservano fino al 31 dicembre del quinto anno successivo (art. 12).
  • Sanzioni: per la comunicazione omessa, la sanzione dell’art. 10 del D.Lgs. 471/1997, oggi da 1.500 a 15.000 €, aumentata della metà; per una comunicazione incompleta o inesatta, la stessa sanzione ridotta della metà.
  • Dal 2027: queste regole confluiscono, riordinate, nel testo unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, artt. da 210 a 226).

Non c’è esenzione per dimensione: anche una piccola piattaforma comunica. Raccogli quindi fin dall’iscrizione i dati necessari: nome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale, IBAN.

Sei titolare del trattamento dei dati dei tuoi utenti. Il Garante per la protezione dei dati personali raccoglie nella sua pagina sul GDPR la guida all’applicazione del regolamento e il registro delle attività di trattamento. L’essenziale:

  • tenere il registro dei trattamenti (account, annunci, messaggi, pagamenti);
  • informare chiaramente gli utenti con un’informativa;
  • raccogliere solo ciò che serve, e cancellarlo alla scadenza prevista;
  • regolare per contratto i responsabili del trattamento: hosting, software, email, pagamenti;
  • rispondere alle richieste di accesso, rettifica o cancellazione.

Sui cookie, le linee guida del Garante del 10 giugno 2021 distinguono i cookie tecnici, che richiedono solo l’informativa, da quelli di profilazione, che richiedono un consenso espresso; chiudere il banner con la X equivale a rifiutare. Meno traccianti soggetti a consenso usi, più semplice è il banner.

Le controversie con i consumatori: gli organismi ADR

Qui l’Italia è diversa da altri Paesi europei. Il Codice del consumo non impone in generale di aderire a un organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), ma prevede due obblighi di informazione (art. 141-sexies): chi si è impegnato a ricorrere a uno o più organismi ADR deve indicarli ai consumatori, con l’indirizzo del loro sito; e quando un reclamo diretto non si risolve, il professionista fornisce queste informazioni su supporto durevole, precisando se intende avvalersene. Se i privati pagano costi di servizio sulla tua piattaforma, la regola vale per te; i tuoi venditori professionali hanno lo stesso obbligo verso i loro clienti.

Novità 2026: il pulsante di recesso

Dal 19 giugno 2026 un consumatore che conclude un contratto a distanza tramite un’interfaccia online deve poter recedere online, con una funzione dedicata. La regola viene dalla direttiva (UE) 2023/2673; in Italia l’ha introdotta il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, nell’articolo 54-bis del Codice del consumo:

  • una funzione con la dicitura «recedere dal contratto qui», o una formula altrettanto inequivocabile, disponibile in modo continuativo per tutto il periodo di recesso;
  • un breve modulo (nome, dati del contratto, mezzo elettronico per la conferma), confermato da una funzione con la dicitura «conferma recesso» o equivalente;
  • un avviso di ricevimento su supporto durevole, con il contenuto del recesso, la data e l’ora.

L’obbligo pesa sul venditore professionista, ma l’interfaccia la controlli tu: nei fatti tocca al gestore costruire il meccanismo per i suoi venditori. Tra privati il diritto di recesso non si applica, ma va detto all’acquirente. E alcune prestazioni ne sono escluse dall’articolo 59, tra cui il noleggio di autovetture e le attività del tempo libero con una data o un periodo di esecuzione specifici.

Pratiche commerciali scorrette

In Italia vigila l’AGCM, che per le pratiche commerciali scorrette può intervenire anche in via cautelare. Due pratiche tipiche dei marketplace sono considerate in ogni caso ingannevoli dall’articolo 23: nascondere il posizionamento a pagamento (lettera m-bis) e pubblicare, o far pubblicare, recensioni false (lettera bb-quater). Le sanzioni vanno da 5.000 a 10 milioni di euro (art. 27, comma 9).

I soldi degli altri

Se i soldi degli acquirenti passano dal tuo sito prima di arrivare ai venditori, entri nel campo dei servizi di pagamento, riservati agli istituti autorizzati. La soluzione abituale è un fornitore autorizzato che incassa e versa per te. È tutto spiegato nel nostro articolo sui pagamenti di un marketplace.

La tabella riepilogativa

QuandoObbligoTestoCosa fare
Giorno 1Dati del sitoD.Lgs. 70/2003, art. 7; DPR 633/1972, art. 35pagina dedicata, partita IVA in home page
Giorno 1Condizioni generali, moderazioneDSA art. 14; P2B art. 3regole chiare, 15 giorni di preavviso ai venditori professionali
Giorno 1Punti di contattoDSA artt. 11 e 12indirizzo email pubblicato
Giorno 1Segnalazione e motivazioneDSA artt. 16 e 17pulsante «Segnala», motivo scritto a ogni rimozione
Giorno 1Informazioni sul mercato onlineCodice del consumo, art. 49-bisstatus del venditore, classificazione, annunci pagati riconoscibili
Giorno 1Dati e cookieGDPR, linee guida del Garanteregistro, informativa, consenso
Giorno 1ADRCodice del consumo, art. 141-sexiesinformazioni sugli organismi, se dovute
Giorno 1Recesso onlineCodice del consumo, art. 54-bisfunzione «recedere dal contratto qui» se professionisti vendono a distanza
Ogni annoDAC7D.Lgs. 32/2023comunicazione entro il 31 gennaio, informazioni ai venditori
CrescendoObblighi delle piattaformeDSA art. 15, da 20 a 32quando superi 50 persone o 10 milioni di euro

Cosa fa Marketplace Factory per te, e cosa resta a te

Le nostre condizioni generali di vendita fissano la divisione dei ruoli: sei tu l’editore e il gestore del tuo marketplace, responsabile dei contenuti, delle condizioni, del DSA, di DAC7 e della protezione dei dati dei tuoi utenti; noi forniamo il software e agiamo come responsabile del trattamento per questi dati. Ecco cosa comprende oggi ogni marketplace creato con Marketplace Factory (al 29 settembre 2026):

  • un pulsante «Segnala» sulle schede e sui profili, che invia la segnalazione al tuo team;
  • nel back-office, la revisione degli annunci prima della pubblicazione, con un motivo scritto per ogni correzione richiesta, rifiuto o rimozione;
  • nell’area venditori, la dichiarazione dello status di privato o professionista, con ragione sociale, numero d’impresa, indirizzo, email, telefono e autocertificazione per i professionisti;
  • pagine di note legali e di privacy da completare con i tuoi dati;
  • dati ospitati nell’Unione europea.

Presto si aggiungono condizioni d’uso pronte da rileggere e una pagina «Come sono ordinati gli annunci» su ogni marketplace.

Resta a te: le condizioni generali, le informazioni sull’ADR, la comunicazione DAC7 e il registro dei trattamenti. Anche le nostre condizioni d’uso elencano beni e servizi vietati.

Per collocare questi obblighi nel progetto intero, leggi la nostra guida su come creare un marketplace, passo per passo; per un caso concreto, il nostro articolo sui marketplace di artigianato, dove la domanda privato o professionista si pone a ogni vendita.

Con Marketplace Factory, segnalazioni, motivi scritti, status dei venditori e pagine legali sono pronti dal primo giorno: a te restano i tuoi testi e le tue dichiarazioni, non un cantiere tecnico.

Domande frequenti

Un piccolo marketplace deve applicare il DSA?

Sì, in parte. Le micro e piccole imprese, cioè meno di 50 persone e al massimo 10 milioni di euro di fatturato o di bilancio, sono esentate dagli obblighi specifici delle piattaforme online e dei mercati online. Ma le regole di base valgono per tutti: punti di contatto, condizioni generali chiare, meccanismo di segnalazione, motivazione delle decisioni di moderazione.

Cosa cambia DAC7 per i venditori privati?

La piattaforma comunica ogni anno all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio, quanto i venditori hanno incassato tramite lei, e informa ciascuno di loro. Un venditore di beni con meno di 30 vendite per non più di 2.000 € nell’anno è escluso. Per i servizi personali, i noleggi di mezzi di trasporto e le locazioni di immobili questa soglia non esiste.

Un marketplace deve aderire a un organismo ADR?

In Italia, in generale, no: il Codice del consumo non impone l’adesione. Obbliga però chi si è impegnato a ricorrere a un organismo ADR a indicarlo ai consumatori, e ogni professionista, se un reclamo non si risolve, a fornire le informazioni sugli organismi competenti precisando se intende usarli. Alcuni settori regolati hanno regole proprie.

Chi scrive le condizioni generali del marketplace?

Il gestore, cioè tu: sei l’editore del tuo marketplace. Le condizioni generali devono descrivere le regole di pubblicazione, la moderazione, la classificazione delle offerte, i ruoli di ciascuno e la gestione delle controversie. Marketplace Factory fornisce lo strumento (segnalazioni, motivi scritti, status dei venditori, pagine legali da completare), non il contratto: falle scrivere o rileggere da un avvocato, soprattutto se incassi per i venditori.

Fonti23

Le pagine citate nell’articolo, consultate alla data indicata nel testo.

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  10. normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art54bis
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  14. normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-01;32~art10!vig=2026-09-27
  15. normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-01;32~art12!vig=2026-09-27
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  18. eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021L0514
  19. eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023L2673
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  21. garanteprivacy.it/regolamentoue
  22. garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876
  23. agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore

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